Link to Dal 1° luglio 2026 i lavoratori del settore privato assunti per la prima volta saranno iscritti automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, salvo rinuncia entro 60 giorni. La riforma riguarda solo il Tfr maturando e introduce anche nuove modalità di investimento e di erogazione delle prestazioniDal 1° luglio 2026 i lavoratori del settore privato assunti per la prima volta saranno iscritti automaticamente al fondo pensione previsto dal contratto collettivo, salvo rinuncia entro 60 giorni. La riforma riguarda solo il Tfr maturando e introduce anche nuove modalità di investimento e di erogazione delle prestazioni
Dal 1° luglio 2026 cambia il sistema di destinazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta. Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2026, il Tfr maturando sarà conferito automaticamente alla previdenza complementare, a meno che il lavoratore non decida di esercitare il diritto di rinuncia entro 60 giorni dall’assunzione.
La novità interessa esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro avviati dal 1° luglio e non modifica le scelte già effettuate da chi è stato assunto in precedenza. Il Tfr già maturato resta infatti disciplinato dalle regole vigenti al momento dell’assunzione e non viene trasferito ai fondi pensione. Restano inoltre esclusi dalla riforma i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che continuano a seguire una disciplina specifica.
Con il nuovo sistema il datore di lavoro dovrà informare il dipendente, al momento dell’assunzione, sul fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato, sulle modalità di adesione e sulla possibilità di scegliere una diversa destinazione del Tfr. Il lavoratore avrà 60 giorni di tempo per comunicare la propria decisione. Potrà aderire al fondo individuato dal contratto, optare per un’altra forma di previdenza complementare oppure rinunciare all’adesione e mantenere il Tfr secondo il regime ordinario previsto dal Codice civile. Se entro il termine non verrà comunicata alcuna scelta, scatterà automaticamente l’iscrizione al fondo pensione individuato dalla normativa.
Il Tfr maturando sarà destinato, nella maggior parte dei casi, al fondo negoziale previsto dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale. Qualora nell’impresa siano presenti più forme pensionistiche, il conferimento avverrà normalmente verso quella alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori. Se invece il contratto non individua alcun fondo di riferimento, sarà utilizzata la forma pensionistica residuale prevista dalla legge.
La riforma modifica anche i criteri con cui saranno investite le somme conferite automaticamente. In passato il Tfr destinato ai fondi tramite adesione tacita veniva generalmente collocato nei comparti garantiti. Dal 1° luglio, invece, l’investimento sarà effettuato in linee differenziate in funzione dell’età dell’iscritto e dell’orizzonte temporale che lo separa dalla pensione, con l’obiettivo di adattare il profilo di rischio alle caratteristiche del lavoratore.
Per chi sceglie di non aderire alla previdenza complementare continueranno a valere le regole ordinarie sul trattamento di fine rapporto. Nelle aziende che superano le soglie dimensionali previste dalla normativa, il Tfr non resterà presso il datore di lavoro ma sarà versato al Fondo di Tesoreria dell’Inps. Per il biennio 2026-2027 l’obbligo riguarda le imprese con almeno 60 dipendenti medi.
La riforma interviene anche sulla fase di erogazione delle prestazioni. Dal 1° luglio saranno disponibili nuove modalità di utilizzo del capitale accumulato, mentre dal 31 ottobre entreranno in vigore ulteriori strumenti che consentiranno una gestione più flessibile delle somme maturate, secondo quanto previsto dalle disposizioni della Covip.
Sul fronte dei rendimenti, gli ultimi dati dell’Autorità di vigilanza mostrano che, su un orizzonte di oltre dieci anni, i comparti con maggiore esposizione azionaria hanno registrato rendimenti medi annui compresi tra il 4,5% e il 4,7%, mentre nello stesso periodo la rivalutazione del Tfr lasciato fuori dalla previdenza complementare si è attestata intorno al 2,6% annuo. Si tratta tuttavia di strumenti differenti: il fondo pensione investe sui mercati finanziari ed è soggetto alle oscillazioni degli investimenti, mentre il Tfr segue il meccanismo di rivalutazione stabilito dalla legge.
La nuova disciplina punta a rafforzare il ricorso alla previdenza complementare, rendendo l’adesione il percorso ordinario per i nuovi lavoratori del settore privato e lasciando comunque la possibilità di optare per una diversa destinazione del proprio trattamento di fine rapporto entro i termini previsti.
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